Partirà a Natale, dopo una lunghissima attesa il nuovo Conto Termico 3.0. è approdato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 che rinnova lo strumento, mettendo a disposizione 900 milioni di euro l’anno.
Il Conto Termico (CT) è un meccanismo di incentivazione in conto capitale dal 40% al 65% (in alcuni casi elevabile sino al 100%) istituito dal nostro legislatore con l’obiettivo di promuovere interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.
La disciplina normativa di riferimento principale è il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016, noto anche come Conto Termico 2.0, che ha aggiornato e integrati disposizioni precedenti, inclusi il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 e il D.Lgs. 28/11. Tale misura incentiva soluzioni tecnologicamente avanzate per riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia termica, mirando a ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera.
Come anticipato in premessa è recentemente approdato il G.U. il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che introduce il Conto Termico 3.0:
- nuovo meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- che sostituirà a regime il D.M. 16.2.2016.
Le principali novità del conto termico 3.0 riguardano i seguenti aspetti:
- Estensione del perimetro dei soggetti ammessi:
- Soggetti ammessi: Pubbliche amministrazioni, privati per interventi residenziali e non residenziali (inclusa la riqualificazione di edifici NZEB), enti del terzo settore, membri CACER o configurazioni autoconsumo collettivo
- Premialità per CACER: prevista per promuovere interventi integrati e l’efficientamento energetico.
- Apertura del meccanismo anche agli edifici non residenziali privati per interventi di efficienza
- Nuovi interventi ammissibili:
- Infrastrutture di ricarica elettrica: nell’ambito di progetti multi-intervento con riqualificazione energetica
- Impianti solari fotovoltaici e pompe di calore: installazione congiunta
- Sostituzione con teleriscaldamento efficiente o micro-cogenerazione
- Pompe di calore «add on» non solo impianti ibridi «factory made»
- Adeguamento dei costi e monitoraggio:
- Costi specifici e spese massime: adeguati ai costi di mercato.
- Monitoraggio dei costi: effettuato dal GSE con possibile adeguamento alle variazioni dei prezzi ISTAT.
Di seguito si riepilogano in forma sintetica, i tratti di maggior rilevanza della disciplina:
| ASPETTO | DESCRIZIONE |
| Soggetti beneficiari | Pubbliche Amministrazioni (PA) Enti del Terzo settore (ETS) Imprese Soggetti privati |
| Interventi ammessi | Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica (su edifici a qualunque destinazione d’uso) Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (solo su edifici non residenziali) |
| Misura del beneficio | Dal 40 al 65% delle spese ammesse entro massimali definiti (possibili arrivare al 100% per le PA ed ETS assimilati). N.B: Gli ETS privi di attività economica sono assimilati alle PA godendo così: Dell’estensione degli interventi ammessi Della possibilità di accedervi tramite prenotazione (sarà da verificare sul punto la guida operativa del GSE). |
| Limiti di spesa | Beneficiari Limite annuo Privati 500 mln € PA (incluse diagnosi) 400 mln € (di cui 20 mln per diagnosi) |
| Riconoscimento del contributo | I Contributi sono riconosciuti a valle dell’istruttoria prevista dal Gestore di Servizi Energetici (GSE) |
| Procedure semplificate | Sono previste modalità più snelle nel caso di pratiche per: Impianti ≤ 35 kW e solare ≤ 50 m² (catalogo GSE). Diagnosi energetiche PA. Prenotazione incentivi per edifici pubblici, anche in zone colpite da calamità. |
Operativamente, il Conto Termico 3.0:
- entrerà in vigore nei giorni di Natale (la decorrenza del nuovo decreto è fissata infatti al 90° successivo al 26 settembre 2025, data di pubblicazione nella G.U., per cui proprio il 25 dicembre 2025);
- nel frattempo bisognerà rivedere le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione: la loro definizione (che deve avvenire entro 60 giorni dal 25.12.2025) potrebbe comportare un supplemento di attesa.
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