Garanzie SACE e contributi fondo perduto imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina

Per attenuare l’impatto economico negativo del conflitto russo-ucraino e sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi la Commissione Europea ha istituito uno specifico regime di aiuti denominato “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. In tale ambito sono previste diverse misure volte a facilitare l’accesso alla liquidità per le imprese nazionali tra cui spiccano, senz’altro, le garanzie sui finanziamenti prestate da SACE (che possono arrivare sino al 90%) e i contributi a fondo perduto per le PMI che hanno subiti cali della produzione o incrementi dei costi di acquisto.

In risposta all’emergenza economica legata alla crisi in Ucraina la Commissione Europea ha adottato un Temporary framework “straordinario” (Com. Comm. C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 recentemente integrato ed esteso dalla Com 2022/C 280/01, pubblicata in GUUE il 21 luglio 2022) che concede agli Stati Membri la possibilità di erogare alle imprese contributi fino ad un importo massimo di 400.000 euro. A tal fine è richiesto che gli aiuti erogati siano concessi a imprese colpite dalla crisi, sulla base di un regime con budget previsionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Nell’ambito del summenzionato regime di favore il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito per l’anno 2022 un fondo con dotazione di 130 milioni di euro necessario a calmierare le ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Più nel dettaglio, nell’ambito delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) all’esito della conversione nella Legge 15 luglio 2022 n. 91 sono previste:

  • specifiche garanzie prestate da SACE per il sostegno alla liquidità delle imprese (artt. 15 e 15-ter);
  • contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18).

Ma procediamo con ordine. 

La disposizione contenuta nell’art. 15 del D.L. n. 50/2022, parzialmente modificata in sede di conversione, prevede il riconoscimento di alcune garanzie per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alla crisi di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti:

  • dal conflitto russo-ucraino;
  • dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia;
  • dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.

Operativamente SACE concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Si noti che l’art. 15-ter, introdotto in sede di conversione in legge, ha allargato il sistema delle garanzie anche alle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale, sempre nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla normativa Ue per gli Aiuti di Stato.

Per beneficiare delle garanzie l’impresa deve dimostrare alternativamente che:

  • la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi,
  • che l’attività d’impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.

Beneficiarie della garanzia sono le imprese:

  • che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014;
  • in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. n. 267/1942), o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. n. 267/1942) o abbiano presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del medesimo R.D. n. 267/1942, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ex art. 47-bis, par. 6, c. 1, lett. a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le garanzie operano per finanziamenti:

  • di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi;
  • di importo non superiore al maggiore tra:
  1. il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (se l’impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e
  2. il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

Il finanziamento coperto dalla garanzia, inoltre, deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

La copertura della garanzia è la seguente:

Misura garanziaRequisiti dimensionali impresa
90%Dipendenti in Italia ≤ 5.000Fatturato ≤ 1,5 miliardi di euro
80%Dipendenti in Italia > 5.000Fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro
70%Fatturato > 5 miliardi di euro

ll costo complessivo per il richiedente è ottenuto come somma del costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e del costo della garanzia

ll costo complessivo per il richiedente è ottenuto come somma del costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e del costo della garanzia

Per espressa previsione normativa il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Il costo della garanzia – concessa a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività – per i finanziamenti di durata fino a 6 anni è invece calcolato come di seguito:

Tipo di destinatarioMargine per il rischio di credito per il 1° annoMargine per il rischio di credito per il 2° – 3° annoMargine per il rischio di credito per il 4° – 6° anno
PMI25 punti base50 punti base100 punti base
Grandi imprese50 punti base100 punti base200 punti base

Per i finanziamenti fino a 8 anni il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità alla decisione della Commissione europea.

Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE si compone di diverse fasi, al termine delle quali l’impresa riceve il finanziamento o la linea di credito richiesta. Le modalità operative da seguire sono distinte a seconda della classe di fatturato dell’impresa e del numero dei dipendenti in Italia.

Procedura semplificataRiservata a imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro
Procedura ordinariaPer imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro

3) I contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi Ucraina

L’art. 18 del D.L. n. 50/2022 ha istituito un fondo con dotazione di 130 milioni di euro per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, tradottesi in perdite di fatturato e crisi delle filiere di approvvigionamento.

Sotto il profilo soggettivo, beneficiarie dell’agevolazione sono le piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che rispettano cumulativamente i seguenti requisiti: 

1Effettivo coinvolgimento (diretto o indiretto) negli ultimi 2 anni in operazioni commerciali con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale
2Hanno subito nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un incrementato del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo del 2019*
3Hanno registrato nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019
* per le imprese costituite dall’1.1.2020 il calcolo deve essere effettuato rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro.

I contributi erogati non possono in ogni caso superare il tetto massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il Temporary framework “Ucraina”. 

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